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Certificati di Sicurezza imbarcazioni
- rilascio del certificato di sicurezza imbarcazioni;
- rinnovo o convalida del certificato di sicurezza imbarcazioni;
- estensione della navigazione di natanti;
- imbarco / sbarco del motore;
- aumento delle persone trasportabili da unità da diporto;
- la determinazione della lunghezza dello scafo;
- visita occasionale;
- rilascio, rinnovo e convalida del certificato d’idoneità al noleggio dell’imbarcazione.
Tutte le informazioni riguardo al certificato di sicurezza imbarcazione
Il certificato di sicurezza delle imbarcazioni – validità
Il CERTIFICATO DI SICUREZZA nautico attesta la rispondenza alle normative tecniche e amministrative sulla sicurezza disposte dal Regolamento di attuazione del Codice della Nautica dell’imbarcazione da diporto (unità di lunghezza scafo superiore a 10 metri, soggetta ad iscrizione). Il rilascio del documento avviene all’atto della prima iscrizione dell’imbarcazione al Registro Imbarcazioni da Diporto (R.I.D.).
Rilascio del certificato di sicurezza imbarcazione (visita iniziale)
Sottoponiamo l’imbarcazione ad un accertamento completo ed accurato della sicurezza e navigabilità, il cui esito positivo ci consente di rilasciare il certificato di sicurezza. Il certificato di primo rilascio ha un corso di validità variabile:
La visita prevede accertamenti a secco e, se necessario, prove di navigazione. Il superamento dei controlli porta al rilascio della “Attestazione d’idoneità ai fini dell’iscrizione” che, congiuntamente alla dichiarazione di potenza del motore e al titolo di proprietà, dovrà essere presentato all’Autorità Marittima o della Motorizzazione civile per l’immatricolazione. Il rilascio da parte di UDICER dell’attestato richiede di solito 5 giorni lavorativi.
Una volta scaduto il periodo “iniziale” di validità, sarà necessaria una visita di rinnovo ogni 5 anni.
Rinnovo del certificato di sicurezza nautico (visita periodica)
Ha una validità di 5 anni per tutte le tipologie di imbarcazioni. La sua validità viene sospesa in caso l’imbarcazione subisca gravi avarie, modifiche rilevanti o innovazioni. Per ripristinarne la validità è necessaria una convalida.
Tale visita non necessita alcuna trascrizione da parte dell’Autorità marittima o della Motorizzazione sulla licenza di navigazione.
Convalida del certificato di sicurezza (visita occasionale)
La convalida da parte dei nostri ispettori del certificato di sicurezza temporaneamente sospeso. Essa viene eseguita dall’ufficio dell’Autorità marittima o della motorizzazione civile del luogo in cui si trova l’imbarcazione, previo superamento della visita occasionale. Gli accertamenti dipendono dai motivi contenuti nella “denuncia di evento straordinario” per il quale il certificato di sicurezza è stato sospeso dall’Autorità marittima, con l’eccezione della sostituzione del motore, che segue una procedura standard.
Come richiedere una visita per il certificato di sicurezza
Basta compilare il formulario di richiesta in fondo alla pagina per essere contattati dal nostri ispettori e ricevere tutte le informazioni necessarie.
Estendere la navigazione di natante da entro 6 miglia a 12 miglia dalla costa
I nostri ispettori possono eseguire gli accertamenti tecnici necessari all’attestazione d’idoneità alla navigazione entro 12 miglia in accordo ai criteri stabiliti da UDICER, documento che dovrà essere conservato a bordo in originale ed esibito su richiesta degli organi di polizia in mare. In linea generale, le caratteristiche dell’imbarcazione richieste per il rilascio del certificato sono l’idoneità dal punto di vista costruttivo (pozzetto autosvuotante, parziale pontatura,ecc.) e dimensionale (lunghezza al galleggiamento non inferiore a 4,5 m e lunghezza dello scafo non inferiore a 5,0 m), la presenza di un adeguato bordo libero (non inferiore a 0,45 m a metà scafo) e sufficienti caratteristiche di stabilità (sbandamento, con addensamento laterale di tutte le persone trasportabili – o pesi equivalenti di 75 kg perpersona – non superiore a 13°, per le unità a motore, e a 17°, per quelle a vela).
Visita per sostituzione del motore principale di bordo
Unità marcata CE
La sostituzione del motore principale di bordo è ammissibile solo nei limiti di potenza massima e peso stabiliti dal produttore della barca come riportato nella “Dichiarazione di Conformità CE”. Altresì, il motore deve rientrare nella rosa di tipologie specificata nella suddetta dichiarazione (entrobordo, entrofuoribordo, fuoribordo, a scoppio o Diesel). L’imbarcazione può essere esaminata per una rimarcatura CE, necessaria in caso si voglia utilizzare motori al non corrispondenti ai parametri della dichiarazione CE.
Unità non marcate CE
Le imbarcazioni non marcate CE possono incrementare la forza motrice fino al 15%, soglia il cui superamento richiede la marcatura CE.
Visita per aumento delle persone trasportabili da unità da diporto
Il Regolamento di attuazione del Codice della nautica prevede i seguenti limiti al numero di persone trasportabili:
Natanti (unità non iscritte di lunghezza scafo fino a 10 metri) non marcati CE
a) tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
b) quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
c) cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
d) sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
e) sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
f) nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.
g) trasporto di un numero di persone superiore solo per i natanti di “serie” muniti della copia del certificato di omologazione del prototipo e della dichiarazione di conformità originale del costruttore attestante la capacità di carico, in mancanza dei quali occorre procedere con la marcatura o rimarcatura CE
Diversamente, non è possibile sottoporre l’unità ad accertamento tecnico “ordinario” e bisogna procedere con la marcatura o rimarcatura CE dell’unità, secondo la procedura di post costruzione.
Imbarcazioni (unità iscritte)
Per poter incrementare la portata passeggeri occorre dimostrare come l’imbarcazione sia stata in precedenza abilitata al trasporto del numero di persone desiderato, tramite copia del certificato di omologazione, l’estratto del R.I.D. di precedenti iscrizioni o altra documentazione “ufficiale”. I nostri ispettori accertano quindi l’idoneità alla navigazione nella diversa configurazione di carico e rilasciano un nuovo certificato di sicurezza. In mancanza di tale documentazione si rende necessaria la marcatura o rimarcatura CE dell’unità, secondo la procedura di post costruzione.
Visita per determinazione della lunghezza dello scafo
Si tratta di un’operazione diretta a unità non marcate CE. L’attestato relativo viene rilasciato dai nostri ispettori in seguito alla misurazione della lunghezza dello scafo LH secondo la norma armonizzata EN 8666.
Rilascio, rinnovo e convalida del certificato di idoneità al noleggio
Il Certificato di idoneità al noleggio viene normalmente rilasciato in seguito alla “visita tecnica iniziale” da parte dei nostri ispettori. Al superamento della visita, l’ispettore rilascia una “dichiarazione d’idoneità” che dovrà essere presentata all’Ufficio d’iscrizione dell’unità per richiedere il rilascio del “certificato d’idoneità al noleggio”. La visita iniziale comporta l’ispezione completa della struttura, dell’apparato motore, del materiale d’armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione, nonché un’ispezione a secco della carena. Il certificato d’idoneità al noleggio ha una validità di tre anni dal rilascio e viene con visita periodica dei nostri ispettori ogni 3 anni. Avarie e alterazioni determinano la sospensione della validità del certificato, validità che deve essere ripristinata tramite una visita di convalida.
Visita per accertamento della idoneità di imbarcazione alla navigazione senza alcun limite
Imbarcazioni (unità iscritte)
Per poter aumentare i limiti di navigazione occorre dimostrare come l’imbarcazione sia stata in precedenza abilitata alla navigazione senza alcun limite, tramite copia del certificato di omologazione, l’estratto del R.I.D. di precedenti iscrizioni o altra documentazione “ufficiale”. I nostri ispettori accertano quindi l’idoneità alla navigazione senza alcun limite e rilasciano un nuovo certificato di sicurezza. In mancanza di tale documentazione si rende necessaria la marcatura o rimarcatura CE dell’unità, secondo la procedura di post costruzione.
Direttiva 2014/90/UE – Marine equipment
EQUIPAGGIAMENTO | MODULI DI VALUTAZIONE |
MED/1.12 Zattere di salvataggio gonfiabili | B, D, E, F |
MED/1.13 Zattere di salvataggio rigide | B, D, E, F |
MED/1.14 Zattere di salvataggio auto-raddrizzanti | B, D, E, F |
MED/1.15 Zattere di salvataggio reversibili munite di tenda | B, D, E, F |
MED/1.17 Imbarcazioni di salvataggio a), b) | B, D, E, F, G |
MED/1.18 Imbarcazioni di soccorso rigide | B, D, E, F, G |
MED/1.19 Imbarcazioni di soccorso gonfiabili | B, D, E, F, G |
MED/1.20 Imbarcazioni di soccorso veloci a), b), c) | B, D, E, F, G |
MED/1.28 Mezzi di soccorso | B, D, E, F |
MED/1.36 Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso | B, D, E, F |
MED/1.37 Motore di propulsione fuoribordo | B, D, E, F |
MED/1.39 Zattere di salvataggio aperte reversibili | B, D, E, F |
MED/1.43 Imbarcazioni di soccorso rigide/gonfiabili | B, D, E, F, G |
Preventivi
Dicono di noi
Lasciamo la parola ha chi ci ha conosciuto, ringraziandoli per la loro testimonianza.
La mia barca è una grande passione, ma quanto stress occuparsi di manutenzione, certificazioni, burocrazia... da quando ho scoperto Tutta Nautica posso godermi le mie estati in mare col cuor leggero!
Organizzo eventi per lavoro, e quando ho bisogno di qualcosa di esclusivo non c'è nulla che batta un charter privato.. Tutta Nautica è il mio punto di riferimento fisso per tutte le mi esigenze di chartering!
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